ART. 1: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
E’ costituita un’Associazione culturale laica, antifascista, antirazzista, senza scopo di lucro, costituita e diretta esclusivamente da donne, denominata:
ARCILESBICA ZAMI con sede a Milano.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’associazione persegue la finalità di promuovere attività di aggregazione per le donne, e in particolare per le lesbiche, e di dare visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti, alle lesbiche, promuovendone l’affermazione dell’identità e la diffusione della cultura.
ART. 2: AFFILIAZIONE AD ARCILESBICA NAZIONALE
ARCILESBICA ZAMI richiede l’affiliazione ad ARCILESBICA NAZIONALE, e, in via indiretta, ad ARCI, dichiarando di condividerne le finalità e di recepire i contenuti dei loro Statuti.
L’Associazione adotterà la tessera sociale predisposta da ARCILESBICA NAZIONALE, contraddistinta con il timbro “ARCILESBICA ZAMI”.
ART. 3: SCOPI – OGGETTO
L’Associazione culturale non ha fini di lucro, aderisce ad ARCILESBICA, e si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:
1) Combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, e rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, dando visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti, alle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, e ciò mediante:
a) l’azione politica volta a favorire il dialogo e l’iniziativa comune con i gruppi femministi, al fine di opporsi alla divisione fra le donne di cui storicamente si sono avvantaggiati solo gli uomini;
b) la comunicazione attiva con il movimento omosessuale e con tutti i movimenti che si pongono sul terreno della libertà sostanziale delle persone;
c) l’attivazione di un servizio di consulenza legale per la denuncia e il perseguimento delle discriminazioni contro le lesbiche
d) l’intervento nella scuola, volto a stabilire un contatto con le studenti e le insegnanti lesbiche, in vista dello sblocco della attuale situazione di clandestinità.
2) Promuovere forme di espressione artistica e culturale realizzata dalle donne, con particolare attenzione all’arte e alla cultura lesbica, e ciò mediante le seguenti attività:
a) organizzazione di corsi, incontri, conferenze, stages;
b) promozione e organizzazione di spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e/o arti visive;
c) promozione e realizzazione di pubblicazioni editoriali;
d) svolgimento di qualsiasi attività finalizzata alla diffusione della cultura e dell’informazione delle donne e in particolare delle lesbiche.
3) Creare un luogo di incontro e socializzazione per le donne, e ciò mediante:
a) l’utilizzazione della sede dell’Associazione anche come luogo di incontro e socializzazione, ove svolgere attività aggregative, ricreative e ludiche, quali, senza pretesa di completezza: giochi, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande;
b) l’organizzazione di feste private, sia nei locali della sede dell’Associazione, che presso discoteche e/o pubblici locali.
4) Creare un circolo in cui le lesbiche provenienti da comunità storicamente migranti possano partecipare senza discriminazione alcuna; l’Associazione si impegna a valorizzare il contributo multirazziale di tutte le lesbiche.
5) Fornire un servizio telefonico di informazione e di consulenza.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportuno.
ART. 4: ASSOCIATE – DIRITTI E DOVERI
L’Associazione è costituita e diretta esclusivamente da donne.
Il numero delle associate è illimitato; possono diventare socie tutte le donne che si riconoscono nel presente Statuto, e che accettano di attenersi allo Statuto stesso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Le associate sono tenute al versamento della quota associativa, all’atto del quale riceveranno la tessera ARCILESBICA e il loro nominativo verrà annotato nel libro delle socie.
Le associate hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto;
– eleggere ed essere elette componenti degli organi dell’Associazione.
– eleggere ed essere elette, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato, componenti degli organi di direzione, di garanzia e di controllo, di ARCILESBICA NAZIONALE.
– recedere in qualsiasi momento dall’Associazione; le quote associative versate non sono rimborsabili
Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all’interno dei locali.
Le associate possono essere sostenitrici e ordinarie. Esse si distinguono esclusivamente per l’ammontare della quota associativa versata: la quota associativa ordinaria verrà determinata annualmente, insieme alle modalità di tesseramento annuale, dalla Segreteria in carica, entro il mese di Dicembre in relazione all’anno successivo; la quota associativasostenitrice verrà determinata liberamente dalle associate in base alle proprie disponibilità economiche e versata in parte come quota associativa ordinaria e in parte quale liberalità a favore dell’Associazione. Il versamento di una quota associativa sostenitrice non comporta pertanto un ampliamento dei diritti sociali dell’associata, né alcun obbligo corrispettivo da parte dell’Associazione.
Coloro che desiderano essere ammesse come associate ordinarie o sostenitrici, devono presentare apposita domanda alla Segreteria, che provvederà a deliberarne l’accoglimento o il rigetto; contro l’eventuale rigetto della domanda, la richiedente può presentare reclamo, in merito al quale decide in via definitiva l’Assemblea delle Associate.
ART. 5: DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto solo le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.
ART. 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA
La qualità di associata si perde:
a) per recesso, per decesso o quando l’associata sia stata dichiarata decaduta;
b) per mancato rinnovo della quota associativa;
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria in persona della Presidente.
La Segreteria, inoltre, sentita l’interessata, può dichiarare decaduta l’associata che:
1) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nel Regolamento dell’Associazione;
2) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
3) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione tenendo un comportamento non adeguato.
La decadenza deve essere comunicata all’associata a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 7: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione funzionerà attraverso i suoi organi, che sono:
l’Assemblea delle Associate, la Segreteria, la Presidente.
La Segreteria, inoltre, affida a due delle sue componenti le cariche di Tesoriera e di Revisora.
Tutte le cariche sociali non comportano alcun diritto ad emolumenti, retribuzioni o compensi.
La Segreteria ha la facoltà di deliberare il pagamento di retribuzioni o compensi a favore di prestatrici d’opera e/o collaboratrici.
ART. 8: L’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE
L’Assemblea si riunisce ogni volta che la Presidente o la Segreteria ritengano opportuno convocarla, e comunque almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. La Segreteria ha peraltro l’obbligo di convocare l’Assemblea delle Associate quando le venga presentata formale richiesta, mediante forma scritta, da parte di 1/10 delle associate in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
La convocazione viene effettuata mediante pubblica affissione nei locali dell’Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, della lettera di convocazione, redatta dalla Presidente, e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, approva i bilanci, elegge la Segreteria, decide in via definitiva in merito ai reclami contro i provvedimenti della Segreteria di sospensione ed espulsione delle socie, e di rigetto della domanda di adesione. L’assemblea approva il regolamento interno.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà delle associate in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza, e sono valide qualunque sia il numero delle intervenute.
Per modificare l’atto costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.
Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.
ART. 9: SEGRETERIA
L’Amministrazione dell’Associazione è affidata alla Segreteria, composta da cinque a tredici componenti scelte tra le associate ordinarie e sostenitrici; il numero delle componenti, che deve essere sempre dispari, può variare a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno.
La Segreteria ha la rappresentanza politica dell’Associazione.
La Segreteria è eletta ogni anno dall’Assemblea delle Associate; le componenti uscenti sono rieleggibili.
Essa designa al proprio interno gli incarichi delle singole componenti.
La Segreteria è convocata su iniziativa della Presidente o dietro richiesta di almeno due componenti della Segreteria stessa.
Nel caso che, nel corso dell’anno, vengano a mancare una o più componenti, la Segreteria stessa provvederà alla sostituzione delle mancanti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle componenti originarie della Segreteria, si procederà a nuova integrale elezione da parte dell’Assemblea.
La Segreteria deve eseguire le delibere dell’Assemblea e formulare i programmi di attività sociale sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea
Alla Segreteria spetta di determinare annualmente l’ammontare della quota associativa ordinaria, di deliberare l’ammissione e la decadenza delle associate, di redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo, di nominare al proprio interno la Presidente, nonché di deliberare l’accettazione delle erogazioni di contributi periodici e/o straordinari da parte delle associate.
La Segreteria ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associata mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione, per i seguenti motivi:
– inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi e delle sue associate;
– sabotaggio al buon andamento della gestione dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell’Associazione;
– danno morale o materiale all’Associazione, ai locali, alle attrezzature.
Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea delle Associate.
ART. 10: LA PRESIDENTE
La Presidente viene nominata dalla Segreteria tra le sue componenti; Ella ha la rappresentanza legale dell’Associazione, resta in carica per un anno ed è rieleggibile.
La Presidente redige la lettera di convocazione dell’Assemblea delle Associate, convoca e presiede le riunioni della Segreteria.
In caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da una componente della Segreteria designata dalla Presidente stessa.
ART. 11: LA TESORIERA
È scelta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di tenere le scritture contabili, di raccogliere e verificare i giustificativi di spesa, di effettuare materialmente i pagamenti e i rimborsi, di redigere il bilancio consuntivo d’esercizio.
ART. 12: LA REVISORA
È scelta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di coadiuvare e controllare l’operato della Tesoriera, e di verificare le voci in bilancio.
ART. 13: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dalle associate, dai contributi volontari, da eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali donazioni effettuate dalle associate e da terzi, da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione. Le associate sostenitrici potranno, in base a delibera della Segreteria, erogare contributi periodici e/o straordinari.
ART. 14: FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento sono:
le quote annuali di tesseramento delle associate, i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, o contributi pubblici e dei privati.
ART. 15: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; la Tesoriera è tenuta, sotto il controllo della Revisora, alla compilazione e alla redazione del bilancio consuntivo, il quale deve essere presentato dalla Segreteria all’Assemblea delle Associate per l’approvazione, entro il 30 Aprile successivo.
ART. 16: PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI ARCILESBICA NAZIONALE
L’individuazione e la nomina delle delegate di ARCILESBICA XYZ da inviare all’Assemblea Nazionale e al Congresso Nazionale di ARCILESBICA NAZIONALE saranno effettuate per il 50% dall’Assemblea delle Associate e per il 50% dalla Segreteria.
ART. 17: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si scioglierà:
a) per impossibilità di conseguire lo scopo;
b) per impossibilità di finanziamento;
c) per il venir meno della pluralità delle associate;
d) per deliberazione dell’Assemblea, con il voto favorevole dei 3/4 delle associate in regola con il versamento delle quote associative.
Disposto lo scioglimento dell’Associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge; sarà compito dell’Assemblea delle associate nominare le persone che provvederanno alla liquidazione, e deliberare in merito alla scelta dell’Ente non commerciale, in prima istanza di lesbiche, e in via subordinata di donne, cui devolvere il patrimonio liquidato.
ART. 18: RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in tema di associazioni culturali civili prive di scopo di lucro.